Vuoi ottenere una Licenza specifica per iniziare a lavorare nel modo dei trasporti?
Ti ricordiamo che le condizioni per il TRASPORTO in CONTO PROPRIO:
1. Il trasporto non costituisca attività economica prevalente del soggetto, ma complementare all’attività svolta (es. commerciante di mobili che trasporta i mobili dal magazzino al cliente)
2. Le merci trasportate siano di proprietà di chi effettua il trasporto o siano da questi vendute o detenute per essere trasformate, modificate, riparate o elaborate in conformità all’attività principale che egli svolge, ovvero siano da lui tenute in deposito o in custodia (in conformità di un contratto di deposito, ecc.)
3. Il trasporto sia effettuato con un veicolo di proprietà o in usufrutto o acquistato con patto di riservato dominio (ciò deve risultare con annotazione sulla carta di circolazione)
4. Il veicolo sia condotto personalmente dal proprietario o da un suo dipendente (sono equiparati ai lavoratori dipendenti i componenti della famiglia collaboratori del titolare della licenza nel caso di imprese artigiane).
Quando si viene meno alle predette condizioni l’attività di trasporto non è più in conto proprio, ma in conto terzi.
L’ AUTOTRASPORTO IN CONTO TERZI invece ha come condizioni specifiche:
1. Condizione essenziale per esercitare l’attività di autotrasportatore per conto di terzi è l’iscrizione al relativo albo autotrasportatori del titolare.
2. Un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l’imprenditore che ne è proprietario si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente.
3. Le merci trasportate, perciò, non sono del trasportatore ma appartengono al mittente o ad un terzo (destinatario).
4. Per i veicoli superiori a 6 t., in base al D. Lgs. 85/1998 detta iscrizione diventa titolo per l’automatica autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto di cose in conto terzi senza necessità di specifica autorizzazione.
5. L’autorizzazione, per chi ha la globale (all’impresa), non deve essere più portata al seguito ed è riportata nella carta di circolazione; inoltre dal dicembre 1998 vediamo solo la dicitura “USO TERZI” per determinare il possesso del titolo autorizzativo, senza la trascrizione dello stesso sul documento di circolazione.
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