La nuova normativa prevista dal decreto legislativo n.104 del 10 agosto 2018 e adottata in attuazione alla Direttiva UE (n. 2017/853) prevede l’obbligo di presentare all’Ufficio locale di Pubblica Sicurezza il certificato medico attestante i prescritti requisiti a carico dei soggetti che detengono armi, anche in collezione, ogni cinque anni.
Trascorso invano il 14 settembre 2019 gli uffici di Pubblica Sicurezza provvederanno a diffidare i soggetti inadempienti a presentare il certificato entro 60 giorni dal ricevimento della diffida e, nel caso di inottemperanza, procederanno al ritiro delle armi e delle munizioni ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. per i successivi provvedimenti di competenza della Prefettura (confisca).
Tale obbligo non si applica: ai titolari di licenza di porto d’armi, in quanto assolvono l’obbligo in questione al momento del rinnovo dell’autorizzazione, ai collezionisti di armi antiche ed ai soggetti autorizzati dalla legge a portare le armi senza licenza.
La disciplina precedente (decreto legislativo 29.09.2013 n. 121) stabiliva invece che il certificato medico di idoneità psicofisica per i detentori venisse presentato una tantum.
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Dennis Citarei
Titolare Agenziazeta.com
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